Quando si segue un corso di formazione, nasce quasi spontaneamente una domanda: a chi appartengono gli attestati? Al datore di lavoro che permette la formazione o al lavoratore che segue il corso?
Il D.Lgs. 81/2008, normativa che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, non specifica l’obbligo preciso. L’articolo 37 del decreto indica che “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino”. C’è solo un problema: il “libretto formativo del cittadino” non è mai stato realizzato.
Ma facciamo un passo indietro.
Nel 2008 esisteva una legislazione che prevedeva, appunto, l’istituzione del libretto formativo del cittadino. Questo strumento serviva a raccogliere tutte le attività di formazione svolte da ogni cittadino italiano, secondo il concetto del “lifelong learning”. Era perciò ragionevole pensare che le Regioni procedessero in fretta alla definizione dei contenuti del libretto, in quanto le disposizioni erano già contenute nel D.Lgs.276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro. La commissione che stese il Testo Unico pensò quindi che fosse inutile scrivere una disposizione che imponesse al datore di lavoro di rilasciare gli attestati ai lavoratori, poiché i corsi di sicurezza dovevano essere inseriti nel libretto formativo.
A causa di questo inadempimento delle Regioni riguardo al libretto formativo del cittadino, oggi nel D.Lgs.81/2008 non esiste per l’azienda l’obbligo di rilasciare copia degli attestati.
Poiché era ormai evidente che il libretto formativo del cittadino non sarebbe stato imminente, nel luglio 2012, con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni si tornò a parlare di questo vuoto normativo. Venne previsto che “per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente”. Si tratta dunque di un consiglio e non di un obbligo sanzionabile che lascia ampia interpretazione.
Non si può dire che esista un vero e proprio obbligo. È comunque buona prassi che il datore di lavoro consegni al lavoratore gli attestati dei corsi frequentati, a prescindere dai rapporti che si sono creati, siano essi più o meno cordiali.