Ai sensi del DL 7 gennaio 2022 n. 1, da domani martedì 1 febbraio 2022, sarà necessario essere in possesso di Green Pass BASE (ottenuto con tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) per accedere a:

pubblici uffici - servizi postali, bancari e finanziari - attività commerciali, ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.

Per quanto concerne le attività commerciali, la normativa vigente dispone che non servirà il Green Pass per accedere a:

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);
  • Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;
  • Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Centri commerciali

Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito accedere senza Green Pass solo nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base.

Verifica Green Pass

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Per il controllo del green pass base, l’App deve essere impostata su “VERIFICA BASE”.

Attenzione

Il Governo, con FAQ pubblicata nel proprio sito, specifica che “I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.

Evidenziamo però che, in caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Validità

Il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 è in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo compresi.

Le misure previste dal DPCM si integrano con quanto già previsto dai precedenti decreti, dai protocolli e linee guida approvate a livello nazionale, dalle eventuali ordinanze e delibere valide a livello regionale.

Si informa che, trattandosi di un nuovo testo normativo, potranno susseguirsi aggiornamenti ed interpretazioni nei prossimi giorni.

Regole generali valide per tutta Italia

Spostamenti:

  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • in tutte le aree dove si possono creare situazioni di assembramento (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  • sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • capienza dimezzata (coefficiente di riempimento al 50%) dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale.

Scuola e cultura:

  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (es. Didattica a distanza) fino ad un massimo del 50% degli studenti. Pertanto si potrebbe tornare a scuola a partire da lunedì prossimo 18 gennaio.
  • Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • L’attività didattica ed educativa per scuola dell’infanzia e scuola primaria continua a svolgersi in presenza, con l’uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo i casi di esclusione (riportati più avanti);
  • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza ad esclusione di quelli specificatamente autorizzati dal DPCM.
  • Rimangono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
  • Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.
  • Sono consentiti ed aperti al pubblico musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro e tenendo conto dei protocolli o linee guida vigenti.
  • Sono aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.

Attività commerciali:

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Servizi alla persona:

Sono consentiti i servizi alla persona. Non è possibile fornire tali servizi durante i fine settimana all’interno di centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi.

Per i servizi alla persona, le regole prevedono:

  • attività su prenotazione, con conservazione dell’elenco con i nominativi dei clienti per 14 giorni;
  • distanza di almeno un metro tra le postazioni;
  • clienti e operatori devono indossare le mascherine (per gli estetisti deve essere una mascherina FFP2 senza valvola e devono indossare una visiera);
  • sono vietati idromassaggi, bagno turco e saune.

Pubblici esercizi:

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 18.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

L’attività deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

ATTENZIONE: Novità

Per le attività con codice ATECO 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande – da non consumarsi sul posto – bevande alcoliche, bevande analcoliche) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.

È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Note:

  • Per conviventi a titolo esemplificativo si intendono i nuclei familiari: marito-moglie, genitori-figli, fratello-sorella, ecc. ma anche coppie delle unioni civili e coppie di fatto che condividono lo stesso tetto.
  • Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti/alloggiati.

Ambulanti:

FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) informa che:

  • Nei giorni feriali sono consentiti i mercati di tutte le tipologie e tutte le altre forme di commercio su aree pubbliche.
  • Nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi i mercati al coperto ad eccezione die punti vendita di prodotti alimenti, agricoli e florovivaistici.
  • La ristorazione mobile è consentita con consumo sul posto fino alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22.

Altre attività:

Sono consentiti:

  • I servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività del settore agricolo/zootecnico.
  • Restano garantite le attività e di servizi di cui sopra riportate comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • Queste disposizioni vanno integrate, in funzione della presenza di attività complementari, con le misure previste negli specifici protocolli regionali, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e la pulizia e disinfezione di locali e attrezzature.

TEATRI E CINEMA:

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico e in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto.

PARCHI DIVERTIMENTI:

  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • è concesso l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

SALE GIOCO:

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

BALLO, FESTE, SAGRE E FIERE:

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

CONGRESSI E CONVEGNI:

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

PALESTRE – PISCINE:

  • Rimangono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
  • È interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE:

  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
  • Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Utilizzo della mascherina in attività motoria:

  • Il Ministero dell’interno precisa che nell’attività motoria non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono riconducibili all’attività sportiva e, quindi potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri.
  • Tali attività (a titolo esemplificativo) sono: jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva.
  • Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a “pedalata assistita”, per i quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili.

Regole valide per la regione Emilia Romagna – ZONA ARANCIONE

In Emilia-Romagna sono applicate misure più restrittive rispetto a quelle già individuate per l’intero territorio nazionale. In queste aree si aggiungono le seguenti modifiche ed integrazioni:

  • Divieto di spostamento in entrata e in uscita dal proprio comune salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    Il transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori comuni non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della norma vigente.
  • Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande – da non consumarsi sul posto – bevande alcoliche, bevande analcoliche) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
    Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento previste.

Ambulanti

FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) informa che:

  • È sospesa la ristorazione mobile con consumo sul posto ad eccezione della vendita per asporto che è consentita fino alle ore 22.

Misure già vigenti che mantengono validità

Mascherina

Viene riconfermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina), nonché obbligo di indossarli in tutti i luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Dall’obbligo è escluso:

  • chi fa attività sportiva (meglio specificato più avanti);
  • i bambini con meno di 6 anni di età;
  • le persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza;
  • le persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;
  • coloro i quali che per caratteristiche dei luoghi (es: zone isolate) o circostanze di fatto (attività lavorativa o attività motoria in solitudine) possano garantire, in modo continuativo, la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Viene riconfermato il divieto di assembramento.

Controlli

I controlli per il rispetto della normativa sono affidati a Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e ove occorra all’Esercito già impiegato per l’operazione “Strade sicure”.

Sanzioni

Sono rimaste invariate dal precedente decreto che prevede:

  • per chi viola le norme anti contagio, incluso l’obbligo di indossare le mascherine, le sanzioni restano da 400 euro a 1000 euro;
  • per i pubblici esercizi, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
  • per coloro che hanno contratto il Covid ma non rispettano la quarantena, si rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro.

La Regione Emilia-Romagna promuove uno screening collettivo dei lavoratori per la prevenzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2.

Sono 250mila i test rapidi messi a disposizione dalla Regione e destinati a questo screening su tutto il territorio regionale. L’iniziativa è promossa per tutte le aziende e prioritariamente per attività per cui vi siano indicazioni di maggior probabilità di diffusione del contagio: per esempio trasporti e logistica, lavorazione carni, grande e media distribuzione organizzata, metalmeccanica, alimentare e ortofrutta, mobile imbottito, assistenza domiciliare comprensiva delle assistenti famigliari, aziende con attività in appalto in genere ecc.

Lo screening sarà effettuato dalle aziende mediante i medici competenti, con il coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica in stretta collaborazione con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene e Sanità Pubblica e sarà basato sull’utilizzo di test antigenici rapidi. Questi test possono fornire una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente entro 15-30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio.

Lo screening si svolge sulla base di una adesione volontaria dell’azienda, del medico competente e del lavoratore.

I test sono disponibili presso le sedi SPSAL competenti per territorio e saranno consegnati ai medici competenti.

Il costo a carico dell'azienda sarà solamente il servizio di esecuzione e refertazione del tampone.

Questo il percorso di screening nel caso in cui l’azienda intenda avvalersi dei test resi disponibili dalla Regione:

  1. Il datore di lavoro trasmette una richiesta all’indirizzo di posta elettronica dedicato del Servizio PSAL competente per territorio tramite il modulo allegato, dopo adeguato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  2. I test sono consegnati dal Servizio PSAL al medico competente che li somministra direttamente o tramite un laboratorio privato da lui scelto, autorizzato dalla Regione, e ne registra gli esiti nel sistema informatico messo a disposizione a livello regionale (portale SOLE).
  3. Il Servizio PSAL consulta i risultati dei test registrati nel sistema informatico e, in caso di esito positivo del test rapido, provvede a prenotare il test di conferma con test di biologia molecolare presso l’Azienda Sanitaria. Il test di conferma può essere richiesto ed effettuato anche presso laboratori privati autorizzato dalla Regione. Anche i risultati del test molecolare saranno registrati nel sistema informatico e comunicati al Dipartimento di Sanità Pubblica che, in caso di positività procederà all’indicazione delle misure di cautela e ai relativi provvedimenti.

La circolare dell’08/01/2021 firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Sanità ha apportato importanti novità. Si prevende che “alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test molecolare, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo”. È consentito quindi il riconoscimento dello stato di malattia.

L’adesione all’effettuazione del test antigenico da parte del lavoratore risulta facoltativa.

Dal 21 al 23 dicembre: ZONA GIALLA in Emilia Romagna, ma con DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI, salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità e compreso il divieto di raggiungere le seconde case fuori regione. IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI VALE FINO AL 6 GENNAIO. 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio:ZONA ROSSAConsentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.Consentito, una sola volta al giorno fra le 5 e le 22, lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione.Consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti (consentiti l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni).Aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri.Importante: la lista delle attività di prima necessità che possono restare aperte nei giorni rossi (all. 23 riportato nel link di seguito) NON SI APPLICA AI CENTRI COMMERCIALI E AI MERCATI, per i quali rimangono le misure esistenti per la zona rossa (nei Centri Commerciali restano aperti solo generi alimentari, tabaccherie, edicole, farmacie, parafarmacie e parrucchieri e nei Mercati solo generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici).
ELENCO DELLE ATTIVITA' DI PRIMA NECESSITA' CONSENTITE
dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e 5-6 gennaio
28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio:ZONA ARANCIONEConsentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune.Consentiti gli spostamenti dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 chilometri senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia.Anche nei giorni in cui si è in zona arancione è consentito, una sola volta al giorno fra le 5 e le 22, lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.Chiusi bar e ristoranti (consentiti l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni).Aperti i negozi fino alle 21.

E’ opportuno fare una profonda riflessione sull’emergenza causata dal virus SARS-CoV-2 e sulle conseguenti “interferenze” tra la salute dei cittadini e la salute dei lavoratori.

L’emergenza ha infatti determinato un complesso incrocio tra valenza ‘esterna’ del rischio ed ambito generale dei provvedimenti adottati d’urgenza dal Governo e dalle Parti sociali, e valenza ‘interna’ ai luoghi di lavoro.

Rende bene l’idea del rapporto reciproco, bidirezionale, che c’è o può esserci tra i rischi ‘interni’ ed ‘esterni’ all’ambiente di lavoro. Diciamo bidirezionale perché il fattore di rischio è comune all’ambiente esterno, e da esso può essere trasportato all’interno dei luoghi di lavoro, ma da quest’ultimo a sua volta può essere trasmesso all’esterno attraverso i lavoratori.

Il dubbio sorge dunque spontaneo. Il datore di lavoro si trova davanti ad una scelta: il SARS-CoV-2 va considerato come un rischio ‘generico’, esterno all’azienda, o ‘specifico’ e dunque interno all’azienda? E l’argomento va affrontato e risolto unitamente alla questione relativa alla Valutazione dei rischi ed al relativo DVR, poiché la prima questione si riflette sulla seconda.

Non sarebbe del tutto condivisibile cercare di far leva sulla natura esterna del rischio Covid-19 per provare che non è obbligatorio l’aggiornamento della Valutazione dei rischi, sia sul piano tecnico che su quello dell’opportunità e ragionevolezza per le aziende. Anche il “solo comune buon senso” suggerirebbe in ogni caso alle aziende di fare tutto ciò che è opportuno e possibile per adeguare l’organizzazione aziendale e del lavoro al nuovo rischio e ridurre il contagio. Per fare ciò, si terrà conto delle disposizioni già presenti nel documento, ma anche di quelle ulteriori ritenute possibili ed applicabili, in ragione delle specifiche caratteristiche produttive ed organizzative delle diverse realtà aziendali e delle competenze tecniche di cui le aziende si avvalgono (per es. Servizio di prevenzione e Medico competente).

Pare davvero difficile che ciò possa avvenire senza documentare il nuovo assetto aziendale derivante dalla applicazione delle misure di prevenzione anti-contagio, seppure transitorio ed emergenziale. E, nel sistema normativo di prevenzione, tale ‘documentazione’ avviene nel Dvr.

Ciò è anche nell’interesse degli stessi datori di lavoro, nella malaugurata ipotesi in cui venga richiesto alle aziende di comprovare l’adozione di idonee misure di prevenzione, in sede ispettiva o in giudizio.

Prendiamo ora a conferma di quanto considerato sopra l’articolo n.29 del D.Lgs. 81/2008 dove si evidenzia che ‘la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate’.

Pertanto, da una lettura sistematica di tale disposizione, la Valutazione deve essere aggiornata nel momento in cui un qualsiasi fattore di rischio, diverso o maggiorato rispetto al pregresso assetto aziendale, renda necessario un adeguamento delle misure di prevenzione, anche in termini di modifiche organizzative. E’ proprio questo il caso del rischio Covid-19, che impone l’adozione di alcune misure minime di cautela, indicate sia dalle disposizioni governative e dall’autonomia collettiva, sia internamente dai datori di lavoro. Ne sono esempi alcune scelte organizzative, come la selezione dei reparti da chiudere rispetto a quelli da mantenere attivi, le modalità di ingresso ed uscita, la distribuzione delle zone e dei posti di lavoro, le zone comuni, etc., che certamente richiederebbero di essere valutate e, per così dire, ‘rendicontate’ nel Dvr.

Potrebbe essere sufficiente un aggiornamento ‘essenziale’ nel DVR, con rinvio sia alle disposizioni governative sia, sul piano organizzativo, ad un più articolato e dettagliato allegato. Ciò dovrebbe consentire anche, una volta terminata l’emergenza, e tornati ad un assetto fisiologico, di eliminare più agevolmente le integrazioni dal Dvr.

Nella valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, deve essere preso in considerazione anche il rischio biologico, ovvero il pericolo di contrarre malattie che possono essere più o meno dannose per il lavoratore.

Nel mondo del lavoro, i virus rappresentano un potenziale pericolo, in quanto sono in grado di diffondersi attraverso diversi canali, hanno un’elevata resistenza ai metodi di disinfezione e la variabilità genetica può provocare l’origine di nuovi agenti.

Molti studi attestano che è possibile rinvenire virus su superfici e oggetti di uso comune in qualunque luogo pubblico, dagli uffici agli ospedali, dalle mense agli asili. È stato inoltre dimostrato che, semplicemente toccando la maniglia di una porta, fino a 14 persone possono essere contaminate, e da queste la trasmissione può continuare fino al sesto contatto.

Le superfici hanno quindi un ruolo di vitale importanza: i virus che vi si depositano direttamente o indirettamente possono sopravvivere per tempi variabili, anche se la disinfezione è in grado di interrompere, o quantomeno ridurre, le catene di trasmissione.

La diffusione degli agenti virali, sia negli ambienti che nell’essere umano, può avvenire in maniera semplice, ad esempio per via aerea o per contatto, oppure in maniera complessa che coinvolgono diverse matrici ambientali.

Il monitoraggio per la valutazione del rischio virale avviene tramite dei prelievi che aiutano a stimare l’esposizione e le vie di diffusione, oltre a verificare l’efficacia delle misure di prevenzione attuate. Tuttavia, il numero di virus che possono essere presenti obbliga a uno studio preliminare e a una scelta degli stessi, a seconda del tipo di attività e delle esposizioni previste.

I prelievi per i campionamenti possono essere eseguiti tramite:

Piastre a contatto: vetrini rotondi da appoggiare sulla superficie da esaminare; sono facilmente utilizzabili, ma riscontrano una limitazione, in quanto non possono raggiungere angoli o curvature.

Tamponi: sono un’altra metodica molto utilizzata, in quanto possono effettuare il campionamento anche su superfici difficili da raggiungere.

Sponge-bag: utilizzata soprattutto nel settore alimentare su superfici molto ampie; a differenza delle precedenti, ha una maggiore efficienza di recupero per la possibilità di utilizzo di maggiore pressione.

Bioluminescenza: utilizzata soprattutto in campo di HACCP, ottiene risultati validi in pochi minuti; negli ospedali valuta il grado di inquinamento degli strumenti e degli ambienti; è considerato però solo come uno screening iniziale.

Il monitoraggio della contaminazione è fondamentale in tutte le situazioni; per questo motivo le attività di pulizia e disinfezione devono essere il più accurate possibili. Purtroppo non esiste un prodotto valido per ogni occasione, in quanto l’efficacia è condizionata sia da caratteristiche proprie del disinfettante (modalità d’uso, concentrazione di principio attivo, tempo di contatto) sia da fattori ambientali (temperatura, tipologia di virus su cui agire, pH).

In conclusione, si può dire che, contrariamente a quanto si pensa, non solo le attività che operano in ambito sanitario e assistenziale sono soggette a rischio virale; anche i lavoratori che operano in ambienti diversi da quelli citati sono esposti a questo pericolo, seppur in modo molto ridotto.

Le nuove misure per le festività natalizie.

Il decreto legge n. 158 Covid del 2 dicembre approvato dal Consiglio dei ministri serve per dare “copertura” alla stretta natalizia, dettagliata nel Dpcm del 3 dicembre, in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio.

Di seguito una prima sintesi delle principali misure vigenti a livello nazionale. Segue il dettaglio delle misure in vigore nel territorio sia della Regione Emilia-Romagna sia della Toscana. Ricordiamo che in attesa di Ordinanza del Ministero della Salute che può confermare o variare la fascia di appartenenza di ogni singola regione, confermiamo che ad oggi:

  • la regione Emilia Romagna è zona arancione;
  • la regione Toscana è zona rossa.

Sintesi del DPCM

Spostamenti:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano) anche per raggiungere le seconde case, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, anche per le seconde case, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 (con spostamenti solo con autocertificazione);
  • il giorno di capodanno il coprifuoco sarà in vigore dalle 22 alle 7.

Pubblici esercizi:

In AREA GIALLA sarà consentita la ristorazione dalle 5.00 alle 18.00, in AREA ARANCIONE/ROSSA sarà consentito solo l’asporto dalle 5 alle 22.00 e la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Eccezioni:

  • sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania.
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Alberghi:

  • sempre aperti in tutta Italia
  • il 31 dicembre il servizio di ristorazione (attivo SOLO per i clienti dell’albergo) sarà consentito fino alle ore 18, dopo solo servizio in camera

Attività commerciali:

  • dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21
  • dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie e simili, edicole, tabacchi, attività alimentari)

Impianti sciistici:

  • chiusi dal 04 dicembre al 6 gennaio

Scuola:

Ritorno in classe per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio in una percentuale del 75%. Gli studenti di elementari e medie saranno in presenza al 100%.


Dettaglio del DPCM

Negozi e mercati

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.

I mercati ambulanti possono svolgersi regolarmente.

Attività di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono sospese ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, salvo che dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, quando la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Limitazioni agli spostamenti

È vietato ogni spostamento, sia con mezzi pubblici che privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Inoltre è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dalla Regione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni (indipendentemente dal colore della Regione in quel momento), e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Coprifuoco dalle 22 alle 5 (7 il 1° gennaio)

Dalle 22 alle 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Cartello sulla capienza di locali ed esercizi commerciali

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Giochi, cinema, teatri

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche svolte all’interno di locali – Bar, Tabacchi, ecc. – adibiti ad attività differente. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Piscine, palestre, centri culturali, sociali e ricreativi

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle

dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tutte le feste vietate

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Sagre, fiere ed eventi analoghi

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

Convegni, congressi, eventi e riunioni

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell’ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza

Corsi di formazione

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, con eccezione per i corsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure stabilite, e per i corsi abilitanti in materia di trasporto da parte di autoscuole, scuole nautiche e altri enti di formazione; sono altresì consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo; sono anche consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo.

Sono anche consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Mascherina sempre

E’ confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

  1. a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Attività sportiva e motoria all’aperto

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Queste disposizioni si applicano fino al 15 gennaio 2021, ma possono variare in funzione di nuovi provvedimenti a livello locale/regionale/nazionale.

Fino al 31 gennaio 2021:

  • apertura degli uffici al pubblico solo la mattina con il consueto orario 8.30/13.00 senza appuntamento;
  • nei soli pomeriggi di martedì e giovedì è possibile accedere solo su appuntamento previa prenotazione telefonica allo 0546/062160 dalle 8.30 alle 13.00 o via e-mail all'indirizzo info@besafesrl.it. Gli altri pomeriggi siamo chiusi al pubblico.

L’accesso sarà consentito solo con utilizzo della mascherina e di adeguata igienizzazione delle mani.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Visto il protrarsi della situazione di emergenza e l’impossibilità del momento di effettuare corsi in aula, Be Safe si è attivata per effettuare i corsi obbligatori di sicurezza sul lavoro tramite videoconferenza.

Il costo dei singoli corsi verrà scontato del 30% rispetto al costo in aula.

Per qualsiasi informazione potete chiamarci allo 0546/062160 o contattarci via e-mail agli indirizzi info@besafesrl.it o m.roversi@besafesrl.it .

Il D.Lgs. 81/08 non esplicita all’interno dei suoi titoli il rischio rapina ma diverse sentenze confermano che è un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti che deve essere valutato e per cui devono essere stabilite e messe in atto le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

La possibile aggressione da parte di terzi all’interno dell’attività lavorativa deve essere valutata e gestita dal datore di lavoro in un’ottica di preservare l’integrità psicofisica del lavoratore così come definito dalla normativa.

Per poter intraprendere un’efficace gestione del rischio rapina, il datore di lavoro deve innanzitutto essere consapevole che la propria attività lavorativa può comportare l’esposizione a tale rischio, soprattutto in attività che commercializza oggetti preziosi e/o appetibili o attività che prevedono la detenzione di denaro in contante.

Oltre a banche ed istituti postali, le varie attività commerciali al dettaglio sono sicuramente le realtà maggiormente esposte.

Il datore di lavoro può gestire il rischio rapina, agendo sia sugli aspetti tecnici che su quelli organizzativi, tentando, per prima cosa, di rendere la propria attività poco interessante a possibili rapinatori.

Prime soluzioni applicabili:

  • Aumentare il livello di difficoltà della rapina: controllo degli accessi, difficoltà di fuga, visibilità dall’esterno, sistemi di videosorveglianza, presenza di guardie giurate
  • Ridurre il valore del bottino ottenibile: detenzione di base quantità di contante o merce, applicazione di sistemi che rendano il bottino inutilizzabile/difficilmente piazzabile

Oltre agli aspetti tecnici è importante concentrarsi anche sui risvolti psicologici e sugli interventi organizzativi e formativi utili alla prevenzione e alla gestione delle conseguenze psicofisiche a carico dei lavoratori esposti a rapina. Seppure ben individuato e valutato, il rischio rapina mantiene infatti un livello di imprevedibilità molto elevato, andando così a toccare la sensibilità delle persone e a scatenare reazioni emotive difficili da gestire e da superare, sia prima sia dopo l’evento.

Altre misure principali da mettere in atto sono la formazione e l’addestramento dei lavoratori, al fine di renderli consapevoli del possibile evento rapina.

L’addestramento deve fornire indicazioni pratiche sull’adozione di comportamenti quotidiani che contribuiscano alla riduzione del rischio.

La formazione deve fornire gli strumenti psicofisici del convivere con il rischio di subire una rapina spronando i singoli a migliorare la propria conoscenza di sé stessi e delle proprie possibili reazioni in caso di rapina.

È chiaro che la variabile emotiva dei singoli e l’imprevedibilità dell’evento non offrano una base stabile su cui pianificare un metodo di prevenzione, ma tramite la formazione e l’addestramento possono essere individuati alcuni comportamenti collettivi da attivare in fase di emergenza, in modo da trasformare i singoli lavoratori in un gruppo funzionante, che opera come un sistema in grado di auto proteggersi, con l’obiettivo di evitare in ogni modo di innescare un’escalation di violenza da parte del rapinatore.

Un altro punto focale su cui la formazione dovrebbe poi concertarsi è la gestione del trauma post rapina.

Le conseguenze degli episodi di violenza possono incidere sul benessere psicofisico dei lavoratori  ma anche sulla struttura organizzativa:

  • lesioni fisiche, fino alla morte,
  • disturbi psicofisici da stress di carattere post-traumatico,
  • assenze per malattia,
  • scarso rendimento sul lavoro,
  • disservizi organizzativi,
  • peggioramento del “clima” aziendale

Ai lavoratori dovrebbero essere dati gli strumenti per attuare le procedure per la gestione delle conseguenze immediate e permettere loro di comprendere quali stati d’animo negativi siano una risposta fisiologica all’evento e capire come promuovere atteggiamenti resilienti che aiutino a migliorare il “benessere” personale e a superare l’evento senza conseguenze residue/permanenti.

Be Safe srl
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P.I. 02515770390
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