COVID-19 E AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

E’ opportuno fare una profonda riflessione sull’emergenza causata dal virus SARS-CoV-2 e sulle conseguenti “interferenze” tra la salute dei cittadini e la salute dei lavoratori.

L’emergenza ha infatti determinato un complesso incrocio tra valenza ‘esterna’ del rischio ed ambito generale dei provvedimenti adottati d’urgenza dal Governo e dalle Parti sociali, e valenza ‘interna’ ai luoghi di lavoro.

Rende bene l’idea del rapporto reciproco, bidirezionale, che c’è o può esserci tra i rischi ‘interni’ ed ‘esterni’ all’ambiente di lavoro. Diciamo bidirezionale perché il fattore di rischio è comune all’ambiente esterno, e da esso può essere trasportato all’interno dei luoghi di lavoro, ma da quest’ultimo a sua volta può essere trasmesso all’esterno attraverso i lavoratori.

Il dubbio sorge dunque spontaneo. Il datore di lavoro si trova davanti ad una scelta: il SARS-CoV-2 va considerato come un rischio ‘generico’, esterno all’azienda, o ‘specifico’ e dunque interno all’azienda? E l’argomento va affrontato e risolto unitamente alla questione relativa alla Valutazione dei rischi ed al relativo DVR, poiché la prima questione si riflette sulla seconda.

Non sarebbe del tutto condivisibile cercare di far leva sulla natura esterna del rischio Covid-19 per provare che non è obbligatorio l’aggiornamento della Valutazione dei rischi, sia sul piano tecnico che su quello dell’opportunità e ragionevolezza per le aziende. Anche il “solo comune buon senso” suggerirebbe in ogni caso alle aziende di fare tutto ciò che è opportuno e possibile per adeguare l’organizzazione aziendale e del lavoro al nuovo rischio e ridurre il contagio. Per fare ciò, si terrà conto delle disposizioni già presenti nel documento, ma anche di quelle ulteriori ritenute possibili ed applicabili, in ragione delle specifiche caratteristiche produttive ed organizzative delle diverse realtà aziendali e delle competenze tecniche di cui le aziende si avvalgono (per es. Servizio di prevenzione e Medico competente).

Pare davvero difficile che ciò possa avvenire senza documentare il nuovo assetto aziendale derivante dalla applicazione delle misure di prevenzione anti-contagio, seppure transitorio ed emergenziale. E, nel sistema normativo di prevenzione, tale ‘documentazione’ avviene nel Dvr.

Ciò è anche nell’interesse degli stessi datori di lavoro, nella malaugurata ipotesi in cui venga richiesto alle aziende di comprovare l’adozione di idonee misure di prevenzione, in sede ispettiva o in giudizio.

Prendiamo ora a conferma di quanto considerato sopra l’articolo n.29 del D.Lgs. 81/2008 dove si evidenzia che ‘la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate’.

Pertanto, da una lettura sistematica di tale disposizione, la Valutazione deve essere aggiornata nel momento in cui un qualsiasi fattore di rischio, diverso o maggiorato rispetto al pregresso assetto aziendale, renda necessario un adeguamento delle misure di prevenzione, anche in termini di modifiche organizzative. E’ proprio questo il caso del rischio Covid-19, che impone l’adozione di alcune misure minime di cautela, indicate sia dalle disposizioni governative e dall’autonomia collettiva, sia internamente dai datori di lavoro. Ne sono esempi alcune scelte organizzative, come la selezione dei reparti da chiudere rispetto a quelli da mantenere attivi, le modalità di ingresso ed uscita, la distribuzione delle zone e dei posti di lavoro, le zone comuni, etc., che certamente richiederebbero di essere valutate e, per così dire, ‘rendicontate’ nel Dvr.

Potrebbe essere sufficiente un aggiornamento ‘essenziale’ nel DVR, con rinvio sia alle disposizioni governative sia, sul piano organizzativo, ad un più articolato e dettagliato allegato. Ciò dovrebbe consentire anche, una volta terminata l’emergenza, e tornati ad un assetto fisiologico, di eliminare più agevolmente le integrazioni dal Dvr.

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