Il D.Lgs. 81/08 al titolo XI si occupa di Protezione da atmosfere esplosive ed obbliga i datori di lavoro a valutare il rischio esplosione all’interno dei propri luoghi di lavoro. Anche il testo unico si rifà a norme tecniche europee, le Direttive ATEX, che stabiliscono i requisiti fondamentali per garantire la sicurezza di prodotti e impianti utilizzati in atmosfere a rischio esplosione.
Il termine ATEX deriva da "ATmosphères" ed "EXplosibles" e riferisce all'atmosfera esplosiva, definita come una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta (D.Lgs. 81/08, art. 288)
Due sono le direttive ATEX
Dal punto di vista normativo, la prima importante distinzione nella classificazione delle aree, viene fatta distinguendo i luoghi in cui il rischio esplosione è dovuto alla presenza di gas rispetto a quelli in cui è legato alle polveri combustibili.
Classificazione zone ATEX: GAS
Diversi i gas classificabili come infiammabili, idrogeno, butano, metano, etilene, ma anche ammoniaca etano e propano ad esempio, per cui diverse possono essere le realtà lavorative interessate da questo rischio.
Nella classificazione delle zone con pericolo esplosione per la presenza di gas, nebbie o vapori infiammabili, vengono individuate:
Zona 0: l’atmosfera esplosiva è presente continuamente o per lunghi periodi;
Zona 1: durante le normali attività, è probabile la formazione di atmosfera esplosiva;
Zona 2: durante le normali attività, non è probabile la formazione di atmosfera esplosiva.
Per poter definire a quale zona appartiene la propria attività, dobbiamo considerare i seguenti criteri:
Classificazione zone ATEX: POLVERI
Nella valutazione del rischio esplosione, anche le polveri combustibili ricoprono un ruolo importante e assolutamente da non sottovalutare. Spesso si ritiene che i materiali che possono causare esplosioni siano soprattutto quelli del settore metallurgico o della lavorazione del legno, ma anche l'industria alimentare è direttamente coinvolta (basti pensare a elementi quali zucchero, latte in polvere, polveri di grano, cereali, ecc).
Come avviene per i gas, anche nella classificazione delle zone con polveri combustibili vengono individuate tre aree, sulla base di criteri quali tipologia, quantità e grado delle sorgenti di emissione:
Zona 20: area in cui è presente un'atmosfera esplosiva, sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, in continuazione, per lunghi periodi o frequentemente;
Zona 21: area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile avvenga occasionalmente;
Zona 22: area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, sotto forma di nube di polvere combustibile, non è probabile oppure avviene solo per brevi periodi.
Una volta definita la classificazione della propria attività, in base a quanto stabilito all’art.289 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività svolta, sulla base della valutazione dei rischi, per la prevenzione del rischio esplosioni.
Nel caso in cui l’attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, egli dovrà:
L'art.294 stabilisce poi che, oltre alla valutazione del rischio, il datore di lavoro debba provvedere a elaborare e aggiornare costantemente un documento sulla protezione contro le esplosioni.