L’acronimo D.P.I. sta per Dispositivo di Protezione Individuale. Si intende DPI qualunque attrezzatura destinata ad essere obbligatoriamente indossata e mantenuta in buono stato dal lavoratore che agisce sulla protezione personale del lavoratore, in modo da poter ridurre la probabilità di danno nell’esecuzione della propria attività.
I DPI si dividono in 3 categorie:
- 1 categoria: DPI di semplice progettazione, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (es. occhiali da sole, guanti contro rischi meccanici lievi, indumenti da lavoro ordinari)
- 2 categoria: non rientrano nelle altre due categorie (es. guanti, elmetti, calzature, filtri facciali, otoprotettori)
- 3 categoria: detti anche salvavita; di complessa progettazione, destinati a salvaguardare le persone dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (es. apparecchi di protezione respiratoria filtranti, protezioni da aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, imbragature di sicurezza)