Nell’affidare tali compiti ai lavoratori, il Datore di Lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; in ogni caso i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Per quanto riguarda il numero di addetti formati, informati ed addestrati, che è necessario siano all’interno dell’azienda, bisogna tenere in considerazione la classificazione del rischio incendio aziendale, il numero di occupanti nell’edificio, il numero di piani, i reparti dell’attività, il numero di uscite di emergenza, la presenza di portatori di handicap.
La normativa non ci impone alcuna numerazione ma è importante che ci sia la giusta proporzione: gli addetti devono “partire” da un numero minino di 2 persone, sia per l’Antincendio, che per il Primo Soccorso, perché in caso di ferie, malattia, assenza di un addetto all’emergenza, essendo state incaricate n. 2 persone, l’edificio/attività non rimane priva di personale formato.