Il medico competente, nominato in
quelle aziende dove sono presenti rischi specifici per i lavoratori, ha il
compito di eseguire le visite periodiche. Queste si effettuano nei casi
previsti dalla legge, sulla base di un’effettiva esposizione a un rischio e in
rapporto alla mansione.
L’organizzazione e i costi degli
accertamenti sono completamente a carico del datore di lavoro e hanno una
cadenza definita di volta in volta dal medico; salvo alcuni casi precisati
dalla legge, la validità è annuale.
Le visite mediche sono
obbligatorie per tutti i tipi di azienda, anche quelle che hanno all’attivo un
solo lavoratore. L’unico caso in cui la visita medica è facoltativa è l’impresa
di tipo familiare; è però necessario che l’intenzione di non essere sottoposti
a visita sia attestata da un documento in cui i lavoratori esprimono la volontà
di non essere soggetti a sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro è indotto a
sottoporre il dipendente a visita non soltanto in occasione di un infortunio,
ma a una regolare sorveglianza sanitaria.
- La visita medica preventiva viene eseguita prima
dell’effettiva assunzione del dipendente e serve a verificare l’idoneità per
quella determinata mansione.
- La visita periodica, invece, ha solitamente
cadenza annuale, salvo alcuni casi in cui può variare da biennale a
quinquennale; serve per controllare lo stato di salute del lavoratore.
- La visita medica su richiesta viene effettuata
quando un dipendente percepisce un eventuale peggioramento delle sue
condizioni. In questo caso, il medico esegue la prestazione entro dieci giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta, purché sia pertinente ai rischi
presenti nell’ambito lavorativo.
- La visita medica per il cambio di mansione viene
eseguita qualora nella nuova mansione siano presenti rischi a cui il lavoratore
non era precedentemente esposto e verifica che vi sia continuità nell’idoneità.
- La visita medica precedente alla ripresa del
lavoro dovuta a un’assenza di più di 60 giorni segue precisi criteri. Se al
rientro la periodicità è scaduta, il lavoratore dovrà essere sottoposto a
visita periodica; se al contrario l’idoneità è ancora valida, si effettuerà un
controllo mirato che non modifica la periodicità.
- La visita medica a seguito della cessazione del
rapporto è obbligatoria solo nei casi in cui il lavoratore è entrato in
contatto con agenti chimici, amianto e/o radiazioni ionizzanti. Il medico deve
inoltre informare il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
anche dopo la cessazione del rapporto, ma non è obbligato a emettere un
giudizio di idoneità.
Ogni visita medica effettuata
deve obbligatoriamente essere seguita da un giudizio di idoneità, in cui si
deve fare riferimento alla mansione svolta. La consegna deve essere personale
per ogni lavoratore, mentre il datore di lavoro può averne una copia
individuale oppure un elenco in cui vengono indicate le periodicità e gli esami
effettuati.
Il lavoratore o il datore di
lavoro ha la facoltà di fare ricorso avverso il giudizio del medico qualora non
condivida il parere espresso. La richiesta può essere fatta sia per il giudizio
di idoneità che per quello di inidoneità, purché venga inoltrata entro 30
giorni all’organo di vigilanza competente.
Oltre alle visite mediche, al
medico competente spettano diversi compiti, da cui si possono desumere
importanti aspetti riguardo alla tutela del datore di lavoro e del lavoratore
stesso. Infatti, il medico:
- Collabora alla redazione della valutazione dei
rischi, alla formazione e informazione dei lavoratori e all’organizzazione del
servizio di primo soccorso;
- Istituisce, aggiorna e custodisce le cartelle
sanitarie, conservate con salvaguardia del segreto professionale presso il
luogo concordato al momento della nomina;
- Consegna al datore di lavoro la documentazione
sanitaria in suo possesso in caso di cessazione dell’incarico;
- Partecipa, insieme al datore di lavoro, l’RSPP e
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alle riunioni periodiche,
che devono avere cadenza annuale;
- Consegna una copia della cartella sanitaria al
lavoratore in caso di termine del rapporto lavorativo;
- Informa i lavoratori sul significato dei rischi
e della sorveglianza a cui sono esposti e sui risultati della stessa.
Qualora il medico violasse questi
obblighi sanciti dall’articolo 25 del D.Lgs.81/08, possono scattare sanzioni
amministrative da un minimo di € 200 fino a € 4.000 a seconda della gravità.
Ben più gravi sono le inadempienze del datore di lavoro o del dirigente, che
possono subire un’ammenda fino a € 6.400.