Il ruolo del medico competente e le visite periodiche

Il medico competente, nominato in quelle aziende dove sono presenti rischi specifici per i lavoratori, ha il compito di eseguire le visite periodiche. Queste si effettuano nei casi previsti dalla legge, sulla base di un’effettiva esposizione a un rischio e in rapporto alla mansione.

L’organizzazione e i costi degli accertamenti sono completamente a carico del datore di lavoro e hanno una cadenza definita di volta in volta dal medico; salvo alcuni casi precisati dalla legge, la validità è annuale.

Le visite mediche sono obbligatorie per tutti i tipi di azienda, anche quelle che hanno all’attivo un solo lavoratore. L’unico caso in cui la visita medica è facoltativa è l’impresa di tipo familiare; è però necessario che l’intenzione di non essere sottoposti a visita sia attestata da un documento in cui i lavoratori esprimono la volontà di non essere soggetti a sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro è indotto a sottoporre il dipendente a visita non soltanto in occasione di un infortunio, ma a una regolare sorveglianza sanitaria.

  • La visita medica preventiva viene eseguita prima dell’effettiva assunzione del dipendente e serve a verificare l’idoneità per quella determinata mansione.
  • La visita periodica, invece, ha solitamente cadenza annuale, salvo alcuni casi in cui può variare da biennale a quinquennale; serve per controllare lo stato di salute del lavoratore.
  • La visita medica su richiesta viene effettuata quando un dipendente percepisce un eventuale peggioramento delle sue condizioni. In questo caso, il medico esegue la prestazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, purché sia pertinente ai rischi presenti nell’ambito lavorativo.
  • La visita medica per il cambio di mansione viene eseguita qualora nella nuova mansione siano presenti rischi a cui il lavoratore non era precedentemente esposto e verifica che vi sia continuità nell’idoneità.
  • La visita medica precedente alla ripresa del lavoro dovuta a un’assenza di più di 60 giorni segue precisi criteri. Se al rientro la periodicità è scaduta, il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita periodica; se al contrario l’idoneità è ancora valida, si effettuerà un controllo mirato che non modifica la periodicità.
  • La visita medica a seguito della cessazione del rapporto è obbligatoria solo nei casi in cui il lavoratore è entrato in contatto con agenti chimici, amianto e/o radiazioni ionizzanti. Il medico deve inoltre informare il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione del rapporto, ma non è obbligato a emettere un giudizio di idoneità.

Ogni visita medica effettuata deve obbligatoriamente essere seguita da un giudizio di idoneità, in cui si deve fare riferimento alla mansione svolta. La consegna deve essere personale per ogni lavoratore, mentre il datore di lavoro può averne una copia individuale oppure un elenco in cui vengono indicate le periodicità e gli esami effettuati.

Il lavoratore o il datore di lavoro ha la facoltà di fare ricorso avverso il giudizio del medico qualora non condivida il parere espresso. La richiesta può essere fatta sia per il giudizio di idoneità che per quello di inidoneità, purché venga inoltrata entro 30 giorni all’organo di vigilanza competente.

Oltre alle visite mediche, al medico competente spettano diversi compiti, da cui si possono desumere importanti aspetti riguardo alla tutela del datore di lavoro e del lavoratore stesso. Infatti, il medico:

  • Collabora alla redazione della valutazione dei rischi, alla formazione e informazione dei lavoratori e all’organizzazione del servizio di primo soccorso;
  • Istituisce, aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie, conservate con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo concordato al momento della nomina;
  • Consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso in caso di cessazione dell’incarico;
  • Partecipa, insieme al datore di lavoro, l’RSPP e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alle riunioni periodiche, che devono avere cadenza annuale;
  • Consegna una copia della cartella sanitaria al lavoratore in caso di termine del rapporto lavorativo;
  • Informa i lavoratori sul significato dei rischi e della sorveglianza a cui sono esposti e sui risultati della stessa.

Qualora il medico violasse questi obblighi sanciti dall’articolo 25 del D.Lgs.81/08, possono scattare sanzioni amministrative da un minimo di € 200 fino a € 4.000 a seconda della gravità. Ben più gravi sono le inadempienze del datore di lavoro o del dirigente, che possono subire un’ammenda fino a € 6.400.

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