La Formazione Aziendale

Per ottemperare a quanto descritto nel D.Lgs. 81/08 e nella normativa correlata, ogni azienda deve formare tutto il personale dipendente, oltre a istruire gli addetti alle emergenze e, nel caso in cui si decida di nominarli interni, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Be Safe offre continuamente ai suoi clienti e non corsi di formazione, proprio per andare incontro alle esigenze di ogni singola azienda (qui si può consultare il calendario dei corsi in partenza).

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

E’ la figura che, se interna all’azienda, deve obbligatoriamente coincidere con il datore di lavoro ed è la persona a cui si rivolgono gli obblighi normativi. Nel caso in cui il titolare decidesse di non assumere questa carica, può delegare il compito a un consulente esterno.

L’RSPP ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti all’interno dell’azienda e individuarne le misure adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre deve, per quanto di competenza, elaborare le misure di prevenzione e protezione, oltre le procedure di sicurezza e i programmi di informazione e formazione.

Anche l’RSPP deve seguire un corso di formazione; nel caso in cui questo sia il datore di lavoro, il numero di ore da frequentare è definito dal codice Ateco 2007 della ditta. Nello specifico:

  • Basso rischio: 16 ore;
  • Medio rischio: 32 ore;
  • Alto rischio: 48 ore.

Questo corso ha validità 5 anni, dopodiché è necessario seguire un aggiornamento che, come per quello base, viene determinato dal codice attività (basso rischio 6 ore – medio rischio 10 ore – alto rischio 14 ore).

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Si tratta di una figura di diritto dei lavoratori, in quanto è il mediatore tra il datore di lavoro e il personale dipendente. Non è obbligatorio che sia eletto all’interno dell’azienda, anche se la normativa prevede misure specifiche in sua assenza. È l’unica persona, oltre al datore di lavoro e all’RSPP, che può visionare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Se l’azienda ha meno di 15 dipendenti, l’RLS può essere sia eletto all’interno della stessa, oppure ci si può avvalere di un delegato di bacino, chiamato RLS territoriale (RLST). Se invece l’azienda presenta più di 15 dipendenti, questa figura deve assolutamente essere recepita tra i lavoratori tramite un’elezione interna.

Il corso per ricoprire questa figura è di 32 ore, per qualsiasi codice Ateco. L’aggiornamento ha cadenza annuale e si divide in due:

  • Aggiornamento di 4 ore per le aziende con meno di 50 dipendenti
  • Aggiornamento di 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti

Addetto alle squadre di emergenza – Primo Soccorso e Antincendio

Ogni azienda deve avere al suo interno queste figure che sono designate solo ed esclusivamente dal datore di lavoro. I lavoratori eletti non possono rifiutare l’incarico, a meno che non abbiano motivi giustificati (es. patologie pregresse certificate).

La normativa non prevede un numero minimo di persone formate, ma indica che all’interno dell’azienda deve sempre essere presente un addetto al primo soccorso e un addetto antincendio, che a volte coincidono nella stessa persona.

Queste figure non possono essere delegate a un esterno, se non solo come misura integrativa.

Gli addetti al primo soccorso devono seguire un corso base di 12 ore da aggiornare ogni 3 anni con 4 ore di formazione pratica. Hanno l’obbligo di chiamare i soccorsi, ma non di intervenire direttamente.

Gli addetti alla squadra antincendio, invece, devono seguire un corso che ha durata in base al rischio presente in azienda che non prevede alcun aggiornamento; nel dettaglio:

  • Basso rischio: 4 ore di teoria
  • Medio rischio: 4 ore di teoria e 4 ore di parte pratica
  • Alto rischio: 8 ore di teoria e 4 ore di parte pratica

A differenza degli addetti al primo soccorso, la squadra di emergenza incendio deve coordinare l’esodo di tutti i lavoratori e chiamare i soccorsi.

Corso di formazione obbligatoria per i dipendenti – D.Lgs. 81/08

Questo corso si rivolge a tutto il personale dipendente di un’azienda. Con questo termine si intendono sia i lavoratori con qualsiasi tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato, a chiamata, voucher, collaborazione) che i soci lavoratori di una società. Si escludono, oltre ai datori di lavoro, solo i collaboratori familiari e i soci con partita iva autonoma.

La formazione è costituita da una parte generale di 4 ore comune a tutte le aziende e una parte specifica, il cui numero di ore viene definito in base al codice Ateco 2007 dell’attività. Le aziende quindi si dividono in tre gruppi:

  • Basso rischio: formazione specifica di 4 ore
  • Medio rischio: formazione specifica di 8 ore
  • Alto rischio: formazione specifica di 12 ore

Questo corso ha validità di 5 anni, dopodiché è necessario seguire un corso di aggiornamento di 6 ore per tutti i livelli di rischio.

La formazione del personale dipendente deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione o, nel caso dei voucher, dalla data del primo utilizzo dello stesso.

Corsi per utilizzo del carrello elevatore – corso base e aggiornamento

L’obbiettivo del corso è quello di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 riguardo all'obbligo di formazione e informazione sui rischi specifici legati all'utilizzo dei carrelli elevatori a carico del datore di lavoro.

Al corso sono interessati i lavoratori la cui mansione comporta l’utilizzo di carrelli elevatori, uomo a terra e uomo a bordo.

Il corso base ha una durata di 12 ore complessive, suddivise in 8 ore di parte teorica e 4 ore di parte pratica; l’aggiornamento è da effettuare ogni 5 anni con 4 ore di formazione di cui 1 di teoria e 3 di pratica.

Corso preposti

Il Testo Unico sulla Sicurezza ha finalmente trovato la modalità di definire questa figura ancora, ai più, sconosciuta.

Il D.Lgs 81/08 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto è considerato “l’occhio” del Datore di lavoro, è colui che opera in prima linea e che è in diretto e costante contatto con gli altri lavoratori.

Normalmente si identificano nelle figure di Preposto, tutti quei lavoratori che hanno la responsabilità di uno o più lavoratori; spesso è lo stesso Datore di lavoro che attribuisce un determinato potere gerarchico con diversi tipi di in quadramenti/ruoli (capi-squadra, capi-reparto, capi-turno, capi-officina, capi-sala, ecc), altre volte però, pur non essendo presente un conferimento formalizzato per iscritto anche altre tipologie di lavoratori sono da considerare Preposti, in quanto DI FATTO, esercitano concretamente i poteri spettanti a tale ruolo (si veda a tal proposito l’art.299 del D.Lgs 81/08 “esercizio di fatto di poteri direttivi”), alcuni esempi potrebbero essere soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc..

Nonostante la chiarezza normativa sarebbe quindi opportuna la formalizzazione della nomina di preposto, così facendo si riuscirà, finalmente, a dare un volto ad una figura presente da decenni ma mai valorizzata nella struttura aziendale.

La legislazione ha opportunamente previsto che la figura del preposto riceva un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti.

Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati. Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.

La formazione del Preposto organizzata da Be Safe Srl rispetta i requisiti richiesti dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, presenta pertanto una durata di 8h e prevede un aggiornamento quinquennale.

Be Safe srl
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