Validità
Il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 è in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo compresi.
Le misure previste dal DPCM si integrano con quanto già previsto dai precedenti decreti, dai protocolli e linee guida approvate a livello nazionale, dalle eventuali ordinanze e delibere valide a livello regionale.
Si informa che, trattandosi di un nuovo testo normativo, potranno susseguirsi aggiornamenti ed interpretazioni nei prossimi giorni.
Regole generali valide per tutta Italia
Spostamenti:
- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- in tutte le aree dove si possono creare situazioni di assembramento (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- capienza dimezzata (coefficiente di riempimento al 50%) dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale.
Scuola e cultura:
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (es. Didattica a distanza) fino ad un massimo del 50% degli studenti. Pertanto si potrebbe tornare a scuola a partire da lunedì prossimo 18 gennaio.
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- L’attività didattica ed educativa per scuola dell’infanzia e scuola primaria continua a svolgersi in presenza, con l’uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo i casi di esclusione (riportati più avanti);
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza ad esclusione di quelli specificatamente autorizzati dal DPCM.
- Rimangono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
- Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.
- Sono consentiti ed aperti al pubblico musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro e tenendo conto dei protocolli o linee guida vigenti.
- Sono aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.
Attività commerciali:
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Servizi alla persona:
Sono consentiti i servizi alla persona. Non è possibile fornire tali servizi durante i fine settimana all’interno di centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi.
Per i servizi alla persona, le regole prevedono:
- attività su prenotazione, con conservazione dell’elenco con i nominativi dei clienti per 14 giorni;
- distanza di almeno un metro tra le postazioni;
- clienti e operatori devono indossare le mascherine (per gli estetisti deve essere una mascherina FFP2 senza valvola e devono indossare una visiera);
- sono vietati idromassaggi, bagno turco e saune.
Pubblici esercizi:
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 18.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
L’attività deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
ATTENZIONE: Novità
Per le attività con codice ATECO 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande – da non consumarsi sul posto – bevande alcoliche, bevande analcoliche) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.
È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Note:
- Per conviventi a titolo esemplificativo si intendono i nuclei familiari: marito-moglie, genitori-figli, fratello-sorella, ecc. ma anche coppie delle unioni civili e coppie di fatto che condividono lo stesso tetto.
- Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti/alloggiati.
Ambulanti:
FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) informa che:
- Nei giorni feriali sono consentiti i mercati di tutte le tipologie e tutte le altre forme di commercio su aree pubbliche.
- Nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi i mercati al coperto ad eccezione die punti vendita di prodotti alimenti, agricoli e florovivaistici.
- La ristorazione mobile è consentita con consumo sul posto fino alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22.
Altre attività:
Sono consentiti:
- I servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività del settore agricolo/zootecnico.
- Restano garantite le attività e di servizi di cui sopra riportate comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Queste disposizioni vanno integrate, in funzione della presenza di attività complementari, con le misure previste negli specifici protocolli regionali, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e la pulizia e disinfezione di locali e attrezzature.
TEATRI E CINEMA:
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico e in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto.
PARCHI DIVERTIMENTI:
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- è concesso l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.
SALE GIOCO:
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
BALLO, FESTE, SAGRE E FIERE:
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
CONGRESSI E CONVEGNI:
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
PALESTRE – PISCINE:
- Rimangono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
- L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
- È interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE:
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Utilizzo della mascherina in attività motoria:
- Il Ministero dell’interno precisa che nell’attività motoria non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono riconducibili all’attività sportiva e, quindi potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri.
- Tali attività (a titolo esemplificativo) sono: jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva.
- Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a “pedalata assistita”, per i quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili.
Regole valide per la regione Emilia Romagna – ZONA ARANCIONE
In Emilia-Romagna sono applicate misure più restrittive rispetto a quelle già individuate per l’intero territorio nazionale. In queste aree si aggiungono le seguenti modifiche ed integrazioni:
- Divieto di spostamento in entrata e in uscita dal proprio comune salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori comuni non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della norma vigente. - Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande – da non consumarsi sul posto – bevande alcoliche, bevande analcoliche) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. - Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento previste.
Ambulanti
FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) informa che:
- È sospesa la ristorazione mobile con consumo sul posto ad eccezione della vendita per asporto che è consentita fino alle ore 22.
Misure già vigenti che mantengono validità
Mascherina
Viene riconfermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina), nonché obbligo di indossarli in tutti i luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Dall’obbligo è escluso:
- chi fa attività sportiva (meglio specificato più avanti);
- i bambini con meno di 6 anni di età;
- le persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza;
- le persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;
- coloro i quali che per caratteristiche dei luoghi (es: zone isolate) o circostanze di fatto (attività lavorativa o attività motoria in solitudine) possano garantire, in modo continuativo, la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Viene riconfermato il divieto di assembramento.
Controlli
I controlli per il rispetto della normativa sono affidati a Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e ove occorra all’Esercito già impiegato per l’operazione “Strade sicure”.
Sanzioni
Sono rimaste invariate dal precedente decreto che prevede:
- per chi viola le norme anti contagio, incluso l’obbligo di indossare le mascherine, le sanzioni restano da 400 euro a 1000 euro;
- per i pubblici esercizi, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
- per coloro che hanno contratto il Covid ma non rispettano la quarantena, si rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro.